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Sez. L, Sentenza n. 8571 del 28/09/1996 (Rv. 499830 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Gravità delle infrazioni - Idoneità a costituire giusta causa o giustificato motivo - Accertamento di fatto - Configurabilità - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa ad appropriazione indebita con irregolarità contabili e fiscali commessa da cassiere di supermercato.
Stato
decisa il 1996-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499830-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Il giudizio circa la gravità delle infrazioni commesse da parte del lavoratore subordinato e la loro attitudine a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento implica un accertamento di fatto demandato al giudice di merito, la cui valutazione è incensurabile in cassazione se priva di errori logici o giuridici. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con cui era stata rigettata l'impugnativa proposta contro un licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore addetto alla cassa di un supermercato di alimentari, che - secondo la ricostruzione giudiziale - aveva commesso un'appropriazione indebita, intenzionalmente registrando uno degli articoli acquistati da un cliente per un importo inferiore di L. 10.000 a quello effettivo, integrando poi lo scontrino fiscale a penna sul retro e facendosi corrispondere la somma complessiva, con esposizione quindi della datrice di lavoro a gravi responsabilità di tipo contabile e fiscale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)