Sez. 3, Sentenza n. 22898 del 11/11/2005 (Rv. 585457 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI | Interessi superiori a quelli legali - Pattuizione - Requisito della forma scritta - "Per relationem" - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI
Il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284, ultimo comma, cod. civ.) non postula necessariamente che la convenzione medesima contenga una specifica indicazione del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto anche "per relationem", attraverso, cioè, il richiamo (per iscritto) a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio di interesse. (Nella specie le parti, nel concordare che l'una avrebbe messo a disposizione dell'altra una linea di credito presso un istituto bancario, avevano previsto che gli interessi bancari sugli importi restavano a carico del beneficiario; la S.C. ha cassato la sentenza di merito rilevando che siffatta clausola non esibiva criteri sicuramente ed obbiettivamente rilevabili per la determinazione del tasso di interesse ultralegale, né la "relatio" agli interessi praticati dalla banca era munita di sufficiente contenuto, non essendo rilevabili dalla sentenza cassata i criteri per determinare gli interessi praticati dalla banca).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)