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Sez. 1, Sentenza n. 4095 del 25/02/2005 (Rv. 580985 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI | Contratti bancari - Regime anteriore alla entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 ma successivo alla entrata in vigore della legge n. 64 del 1986 - Interessi ultralegali - Determinazione convenzionale con riferimento agli usi praticati su piazza - Validità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580985-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI

In relazione ai contratti di conto corrente bancario ai quali si applica, "ratione temporis", l'art. 8 della legge n. 64 del 1986 (abrogato dall'art. 4 della legge n. 488 del 1992 con decorrenza dal 1° maggio 1993), deve ritenersi nulla la clausola contrattuale che rinvia, per la determinazione del saggio convenzionale degli interessi, agli usi praticati su piazza, in quanto tale norma vieta con disposizione non derogabile la differenziazione dei tassi di interesse in relazione alle singole zone del territorio, con salvezza solo dei tassi più favorevoli per il correntista previsti espressamente dalla legge per le zone più svantaggiate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Legge 01/03/1986 num. 64 art. 8 CORTE COST., Legge 19/12/1992 num. 488 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)