Sez. 1, Sentenza n. 6976 del 25/07/1997 (Rv. 506272 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE | Curatela del fallimento subentrata nel rapporto locatizio - Controversia proposta dal locatore per ottenere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni - Competenza funzionale del tribunale fallimentare - Sua inerenza alla sola seconda domanda - Domanda di risoluzione - Sua devoluzione al giudice ordinariamente competente.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE
Per azioni che derivano dal fallimento, a norma dell'art. 24 legge fall., debbono intendersi non soltanto quelle che traggono origine dallo stato di dissesto, ma tutte quelle che incidono sul patrimonio del fallito o che, per la sopravvivenza del fallimento, sono sottoposte a una speciale disciplina, e pertanto deve essere affermata la competenza del tribunale fallimentare ogni qual volta l'accertamento di un credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa. Ne consegue, con riguardo alla controversia instaurata dal locatore, nei confronti della curatela del fallimento del conduttore, per denunciare l'inadempienza di detta curatela subentrata nel rapporto locatizio ed ottenere la risoluzione del rapporto, nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, che la competenza funzionale e inderogabile del tribunale fallimentare dev'essere affermata limitatamente alla domanda risarcitoria che ha ad oggetto un credito verso la massa, mentre la domanda principale di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento resta disciplinata dalle ordinarie regole di competenza, in quanto esula dalle previsioni dell'art. 24 legge fall. e non è soggetta alla "vis attractiva" della competenza sulla domanda accessoria, e deve essere proposta dinanzi al pretore del luogo in cui si trovi l'immobile locato, al quale resta devoluto anche l'esame di tutte le eccezioni proposte dall'intimato in ordine alla validità del titolo ed alla prosecuzione del rapporto da parte del fallimento del conduttore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1571, Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)