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Sez. 2, Sentenza n. 1648 del 21/02/1994 (Rv. 485388 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale Fallimentare - Competenza funzionale | Contratto di compravendita - Inadempimento dell'acquirente - Domanda di risoluzione e di restituzione della cosa già consegnata - Sopravvenienza del fallimento dell'acquirente - Competenza del Tribunale Fallimentare - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485388-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale Fallimentare - Competenza funzionale

La domanda di risoluzione di un contratto di compravendita per inadempimento dell'acquirente e di restituzione della cosa già consegnata a quest'ultimo non trova ostacolo nella sopravvenienza del fallimento del convenuto, non potendo l'azione proposta farsi rientrare fra quelle che derivano dal fallimento, ai sensi dell'art. 24 legge fallimentare, assoggettate alla "vis atractiva" del tribunale fallimentare, tenuto conto che essa non incide sulla "par condicio creditorum", in conseguenza della retroattività tra le parti della risoluzione del contratto, che si traduce nell'obbligo di restituzione della cosa acquisita dal contraente ancora "in bonis" prima della dichiarazione di fallimento, da considerarsi, pertanto, come mai entrata a far parte della massa attiva fallimentare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)