Sez. 1, Sentenza n. 2144 del 27/02/1987 (Rv. 451370 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - LOCAZIONE - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE - CURATELA DEL FALLIMENTO DEL CONDUTTORE SUBENTRATA NEL RAPPORTO LOCATIZIO - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL LOCATORE PER OTTENERE LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO E LA CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI - COMPETENZA FUNZIONALE DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - LIMITAZIONE AL SECONDO "PETITUM" - DOMANDA DI RISOLUZIONE - DEVOLUZIONE AL GIUDICE INDIVIDUATO SECONDO LE ORDINARIE REGOLE DI COMPETENZA ANCHE PER TERRITORIO - "FORUM DESTINATAE SOLUTIONIS" - RILEVANZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - LOCAZIONE - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE - CURATELA DEL FALLIMENTO DEL CONDUTTORE SUBENTRATA NEL RAPPORTO LOCATIZIO - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL LOCATORE PER OTTENERE LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO E LA CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI - COMPETENZA FUNZIONALE DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - LIMITAZIONE AL SECONDO "PETITUM" - DOMANDA DI RISOLUZIONE - DEVOLUZIONE AL GIUDICE INDIVIDUATO SECONDO LE ORDINARIE REGOLE DI COMPETENZA ANCHE PER TERRITORIO - "FORUM DESTINATAE SOLUTIONIS" - RILEVANZA.*
Con riguardo alla controversia promossa dal locatore nei confronti della curatela del fallimento del conduttore, per denunciare l'inadempienza di detta curatela, in quanto subentrata nel rapporto locatizio (nella specie, trattandosi della locazione dell'immobile nel quale il fallito esercitava la propria attività imprenditoriale, proseguita dall'amministrazione fallimentare), agli obblighi da esso discendenti, ed ottenere di conseguenza la risoluzione del rapporto stesso, nonché per sentire condannare la medesima convenuta al risarcimento dei danni, la Competenza funzionale ed inderogabile del tribunale fallimentare deve essere affermata con limitato riguardo alla domanda risarcitoria, la quale ha ad oggetto un credito verso la massa, mentre la domanda principale di risoluzione della locazione per inadempimento, esulando dalla previsione dell'art. 24 della legge fallimentare, e non essendo soggetta alla "vis atractiva" della Competenza sulla domanda accessoria, resta disciplinata dalle ordinarie regole di Competenza, anche per territorio, e, quindi, in relazione al "forum destinatae solutionis", può essere proposta davanti al giudice del luogo in cui doveva essere eseguita l'obbligazione rimasta inadempiuta (ovvero, in caso di pluralità di obbligazioni, una di esse). (V 998/82, mass n 418858; (V 6503/79, mass n 403246; (V 2344/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 92 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)