Sez. L, Sentenza n. 2533 del 26/05/1989 (Rv. 462869 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI.*
Licenziamento collettivo è non solo quello conseguente ad una trasformazione strutturale dell'impresa, che comporti soppressione di elementi materiali dell'azienda, ma anche quello che - secondo l'apprezzamento del giudice del merito (incensurabile in Sede di legittimità, se congruamente motivato) - dipenda da un'effettiva e non transeunte riduzione di attività imprenditoriale incidente sul solo elemento personale dell'impresa. (V 6158/85, mass n 443291; (V 2056/85, mass n 439959).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)