Sez. 1, Sentenza n. 10920 del 07/12/1996 (Rv. 501113 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE | Iscrizione nel registro di contabilità - Sufficienza - Esclusione - Conferma sul conto finale - Necessità.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE
In tema di appalto di opera pubblica, a norma degli artt. 26 del d.P.R. n. 1063 del 1962 e 54 e 64 del R.D. n. 350 del 1865, l'iscrizione delle riserve sul registro di contabilità è condizione necessaria ma non sufficiente per la loro efficacia, essendo indispensabile, a questo fine, anche la loro conferma all'atto della sottoscrizione sul conto finale.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 64, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)