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Sez. 1, Sentenza n. 10582 del 16/09/1992 (Rv. 478724 - 01)

Opere pubbliche (appalto di) - Prezzo - Contabilità dei lavori, riserve | Efficacia - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478724-01

Opere pubbliche (appalto di) - Prezzo - Contabilità dei lavori, riserve

In tema di appalto di opera pubblica, a norma degli artt. 26 del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 e 54 e 64 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350, l'iscrizione delle riserve sul registro di contabilità è condizione necessaria ma non sufficiente per la loro efficacia, essendo indispensabile, a questo fine, anche la loro conferma all'atto della sottoscrizione sul conto finale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 64, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)