Sez. 3, Sentenza n. 16946 del 11/11/2003 (Rv. 568066 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto - Contenuto - Prova - Criteri.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto consiste nella privazione di un "valore" (non economico ma) personale, costituito dalla irreversibile perdita del godimento del congiunto stesso, cui consegue la definitiva e irreparabile preclusione delle reciproche relazioni interpersonali secondo le diverse modalità e sfumature in cui esse normalmente si esprimevano nell'ambito del nucleo familiare (perdita, privazione, preclusione che, in sintesi, costituiscono l'oggetto della lesione e dell'interesse protetto). Tale danno deve, pertanto, risultare oggetto di allegazione e di prova da parte dell'avente diritto, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro - dovendosi, diversamente dal danno morale soggettivo contingente, aver riguardo al periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del congiunto che l'illecito ha, invece, reso impossibile - , deve ritenersi consentito il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che sarà onere del danneggiato fornire, mentre la sua liquidazione (vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tale privi di diretto contenuto economico) non potrà che avvenire sulla base di valutazioni equitative, tenuto conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza, di ogni ulteriore utile circostanza (quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima, quella dei singoli superstiti, ecc.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)