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Sez. U, Sentenza n. 7378 del 19/07/1990 (Rv. 468290 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE - DOMANDA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468290-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE - DOMANDA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - ESCLUSIONE.*

In tema di esecuzione per espropriazione forzata, qualora la facoltà di chiedere la conversione del pignoramento, prima della vendita del bene (art. 495 cod. proc. civ.), venga esercitata dal debitore nella stessa udienza fissata per tale vendita, o comunque in una data prossima a detta udienza, sì da non consentire per tempo l'ammissione ed il perfezionamento della conversione medesima, non si verifica un'automatica sospensione dell'esecuzione, o dilazione dell'atto già fissato, considerando che difetta una previsione in proposito, e che, inoltre, le esigenze di continuità e speditezza della procedura non possono essere sacrificate per effetto di mere iniziative dell'esecutato, mentre l'eventuale differimento della vendita resta affidato alla valutazione del giudice dell'esecuzione, alla stregua degli elementi del caso concreto (quali le ragioni addotte, l'ammontare del debito, la condotta delle parti). (contra 2342/80, mass n 406035; (contra 2843/79, mass n 399160; (contra 1810/78, mass n 391202).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 495 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)