Sez. 1, Sentenza n. 36462 del 09/04/2018 Cc. (dep. 30/07/2018) Rv. 273611 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA | Terzi creditori assistiti da garanzia reale - Istanza di ammissione al pagamento del credito - Onere della prova della fondatezza del credito - Poteri integrativi del giudice - Limiti - Fattispecie.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA
In tema di confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, qualora il titolare di crediti ipotecari abbia adempiuto in maniera incompleta l'onere di provare il fondamento e l'ammontare della propria pretesa di ammissione al passivo, compete al giudice dell'esecuzione di indicare alla parte interessata l'esigenza di approfondimento istruttorio, eventualmente assegnandole un termine per provvedervi. (Fattispecie relativa alla produzione di decreti ingiuntivi dei quali non era documentata la definitiva esecutività).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 190, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 58, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 506 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)