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Sez. L, Sentenza n. 27677 del 20/12/2011 (Rv. 620367 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Pensione di anzianità - Titolarità di una pluralità di posizioni assicurative presso gestioni diverse - Cumulo - Ammissibilità - Limite massimo di quaranta anni di contribuzione - Applicabilità al cumulo delle quote calcolate per ciascuna gestione - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620367-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In materia di pensione di anzianità, ove il lavoratore sia titolare di una posizione assicurativa presso varie gestioni dei lavoratori autonomi, ovvero presso una di queste e la gestione per i lavoratori dipendenti, il limite massimo di quaranta anni di contribuzione utilmente valutabile opera non solo nell'ambito di ciascuna delle gestioni presso cui sono versati i contributi ma anche rispetto al cumulo delle quote calcolate per ogni gestione. Tale conclusione, pur non espressamente affermata dalla normativa, risponde ad una interpretazione logico-sistematica atteso che l'art. 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233, nel prevedere il cumulo dei periodi assicurativi versati nelle diverse gestioni, riconduce il sistema pensionistico ad una concezione unitaria, caratterizzata da regole uniformi che si traducono in un cumulo contributivo effettivo e non meramente virtuale, con la liquidazione di una pensione unica e non di pensioni diverse collegate funzionalmente; né, per contro, può assumere valore ostativo la circostanza che, per uno dei trattamenti, la liquidazione sia effettuata con il sistema cosiddetto retributivo, la cui introduzione è avvenuta in contemporanea all'adozione, sia per il fondo lavoratori dipendenti che per i fondi speciali dei lavoratori autonomi, del limite massimo di anni di contribuzione, destinato ad operare, attraverso la tendenziale valorizzazione dei livelli di retribuzione degli anni più favorevoli, proprio quale limite ai benefici pensionistici conseguenti all'applicazione del sistema retributivo. (Nella specie, il lavoratore, che aveva raggiunto i quaranta anni di contribuzione presso la gestione lavoratori dipendenti anche all'esito della rivalutazione dei periodi di esposizione all'amianto, chiedeva una liquidazione del trattamento pensionistico che includesse anche gli ulteriori periodi di contribuzione accreditata presso la gestione lavoratori autonomi: la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha, decidendo nel merito, rigettato la domanda).

Riferimenti normativi: Legge 02/08/1990 num. 233 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)