diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 943 del 04/02/1983 (Rv. 425712 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELLA UDIENZA - IN GENERE - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'APPELLANTE - INOSSERVANZA - CONSEGUENTE MANCATA NOTIFICA DEL RICORSO ALL'APPELLATO - IMPROCEDIBILITÀ DELL'APPELLO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425712-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELLA UDIENZA - IN GENERE - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'APPELLANTE - INOSSERVANZA - CONSEGUENTE MANCATA NOTIFICA DEL RICORSO ALL'APPELLATO - IMPROCEDIBILITÀ DELL'APPELLO - ESCLUSIONE.*

Ai sensi dell'art. 435, secondo comma, cod. proc. civ. - nel testo risultante dalla pronunzia della Corte costituzionale che ne ha dichiarato l'incostituzionalità (sentenza n. 15 del 14 gennaio 1977) ove non prevede che all'appellante sia data comunicazione dell'avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione e che da tale comunicazione decorra il termine per la notifica all'appellato - l'appello non può essere dichiarato improcedibile, in difetto di tale comunicazione, per la mancata notifica del ricorso all'appellato da parte dell'appellante. (V 44/82, mass n 417732; (V 4330/81, mass n 415020; (V 3197/81, mass n 413770).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)