Sez. L, Sentenza n. 3197 del 14/05/1981 (Rv. 413770 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - IN GENERE - MANCATA PREVISIONE EX ART 435 COD PROC CIV DELLA NECESSITA DI COMUNICAZIONE DELL'APPELLANTE DEL DEPOSITO DEL PREDETTO DECRETO PRESIDENZIALE - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE EX SENTENZA N 15 DEL 1977 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - SOPRAVVENIENZA NEL CORSO DI UN GIUDIZIO DI APPELLO - APPLICABILITA - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE PREDETTA POSTERIORE ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA NOTIFICA ALL'APPELLATO - ININFLUENZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - IN GENERE - MANCATA PREVISIONE EX ART 435 COD PROC CIV DELLA NECESSITA DI COMUNICAZIONE DELL'APPELLANTE DEL DEPOSITO DEL PREDETTO DECRETO PRESIDENZIALE - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE EX SENTENZA N 15 DEL 1977 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - SOPRAVVENIENZA NEL CORSO DI UN GIUDIZIO DI APPELLO - APPLICABILITA - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE PREDETTA POSTERIORE ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA NOTIFICA ALL'APPELLATO - ININFLUENZA.*
La norma dichiarata incostituzionale perde efficacia fin dalla origine e deve essere disapplicata rispetto a tutti i rapporti non definiti con sentenza passata in giudicato e rispetto ai quali non siano intervenuti mutamenti che li rendano insensibili a tale declaratoria. Pertanto, intervenuta, in pendenza di un giudizio di appello, la pronunzia di incostituzionalità (sentenza 14 gennaio 1977 n 15) dell'art 435 cod proc civ - nella parte in cui non prevede che all'appellante sia data comunicazione all'avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione di udienza e che da tale comunicazione decorra il termine per la notifica all'appellato - la nuova formulazione della norma deve trovare applicazione anche ove la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale risulti posteriore alla scadenza del termine (avente natura non perentoria) decorrente dal deposito del detto decreto, secondo la normativa originariamente vigente per la notificazione stessa.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)