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Sez. 1, Sentenza n. 2700 del 26/03/1997 (Rv. 503293 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI | Deduzione del fatto ignoto, da quello noto - Criteri - Desumibilità del fatto ignoto, in termini di probabilità sulla base di una ragionevole conseguenzialità logica - Sufficienza - Valutazione del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1997-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503293-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI

In tema di prova per presunzioni (la quale rappresenta uno strumento, normativamente concesso al giudice, che permette di arrivare alla conoscenza di un fatto per il quale non sia possibile dare una diretta dimostrazione, attraverso un procedimento logico), giacché non occorre che i fatti su cui si fonda la presunzione siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati in giudizio, è sufficiente che il fatto ignoto sia desunto alla stregua di un canone di probabilità, con riferimento ad una connessione di avvenimenti possibile e verosimile secondo un criterio di normalità. A tal riguardo, l'apprezzamento del giudice di merito circa l'esistenza degli elementi assunti a fonte della presunzione e circa la rispondenza di questi ai requisiti di idoneità, gravità e concordanza richiesti dalla legge, non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che risulti viziato da illogicità o da errori nei criteri giuridici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)