Sez. U, Sentenza n. 3423 del 10/05/1988 (Rv. 458785 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - PENSIONI - RISCATTO DEL PERIODO CORRISPONDENTE ALLA DURATA DEGLI STUDI UNIVERSITARI AI FINI PENSIONISTICI - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL PUBBLICO DIPENDENTE PER DENUNCIARE L'ILLEGITTIMITÀ DEI RELATIVI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE - GIURISDIZIONE - DELLA CORTE DEI CONTI - ESCLUSIONE - DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - PENSIONI - RISCATTO DEL PERIODO CORRISPONDENTE ALLA DURATA DEGLI STUDI UNIVERSITARI AI FINI PENSIONISTICI - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL PUBBLICO DIPENDENTE PER DENUNCIARE L'ILLEGITTIMITÀ DEI RELATIVI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE - GIURISDIZIONE - DELLA CORTE DEI CONTI - ESCLUSIONE - DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
La controversia promossa dal pubblico dipendente, in costanza di rapporto di lavoro, per denunciare l'illegittimità degli Atti della amministrazione in tema di riscatto del periodo corrispondente alla durata degli studi universitari, ancorché ai soli fini pensionistici, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, non della Corte dei conti, perché investe direttamente non la Determinazione del trattamento di pensione, ma diritti ed obblighi inerenti al rapporto d'impiego, pur se influenti di riflesso sulla pensione. (V 7293/83, mass n 431889; (V 1865/81, mass n 412549).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)