diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 13839 del 08/11/2001 (Rv. 550103 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE | Principio di diritto - Vincolo conseguente - Limiti - Riesame sotto il profilo della legittimità costituzionale - Proposizione della relativa questione nel nuovo ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550103-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE

Il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione in caso di annullamento con rinvio, a norma dell'art. 384 cod. proc. civ., mentre può essere disatteso - non costituendo giudicato il vincolo che ne deriva - allorché la norma da applicare in aderenza ad esso sia stata successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di "ius superveniens", comprensivo sia dell'emanazione di una norma di interpretazione autentica che della dichiarazione di illegittimità costituzionale, non può, invece, essere riesaminato sotto il profilo della legittimità costituzionale della norma di legge che ne costituisce la base, a causa della definitività del principio stesso in relazione a tutte le questioni costituenti il presupposto logico ed inderogabile della pronuncia di annullamento, sia prospettate dalle parti che rilevabili d'ufficio. La relativa questione, pertanto, non può essere sollevata in sede di ricorso per cassazione contro la sentenza del giudice di rinvio. (Principio espresso in un caso nel quale la sentenza rescindente si era già pronunciata, nel senso della manifesta infondatezza, sulla questione di legittimità costituzionale eccepita dalla parte, e questa era stata riproposta dal ricorrente, benché non fosse intervenuta alcuna innovazione in sede legislativa o nella giurisprudenza della Corte costituzionale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)