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Sez. 6 - 1, Sentenza n. 22655 del 03/10/2013 (Rv. 628049 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Diritto all'equo indennizzo per la protrazione del processo oltre il termine ragionevole - Procedimento di accertamento tecnico preventivo - Considerazione autonoma della sua durata - Esclusione - Computo nel triennio di ragionevole durata per il primo grado di merito - Necessità.
Stato
decisa il 2013-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628049-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Ai fini della liquidazione dell'indennizzo per il danno conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ex art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'eccessivo protrarsi di un accertamento tecnico preventivo non può valutarsi autonomamente, trattandosi di procedimento strumentale rispetto al successivo giudizio di merito cui si ricollega, sicché, nel triennio di ragionevole durata per il primo grado di quest'ultimo va computato anche il periodo necessario per lo svolgimento del menzionato mezzo di istruzione preventiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)