Sez. 2, Sentenza n. 484 del 02/10/1984 Ud. (dep. 15/01/1985) Rv. 167428 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CONDANNE INTERMEDIE A PENA PECUNIARIA PER DELITTO O A PENA DETENTIVA O PECUNIARIA PER CONTRAVVENZIONE - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - LEGITTIMITÀ.*
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CONDANNE INTERMEDIE A PENA PECUNIARIA PER DELITTO O A PENA DETENTIVA O PECUNIARIA PER CONTRAVVENZIONE - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - LEGITTIMITÀ.*
È legittima la reiterazione della sospensione condizionale della pena nei confronti di chi ne abbia già usufruito, se, nel periodo compreso tra la precedente condanna sospesa e quella per la quale si invoca il beneficio, sia stata pronunciata condanna a pena pecuniaria per delitto o a pena detentiva o pecuniaria per contravvenzione, purché non vengano così superati i limiti massimi indicati nell'art. 163 cod. pen.. (Conf mass n 162815 (sez. Un. 28 febbraio 1984, udienza 28 gennaio 1984, ric. Neri, che in tali sensi hanno risolto il precedente contrasto giurisprudenziale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)