Sez. 6, Sentenza n. 12451 del 11/03/2011 Cc. (dep. 28/03/2011) Rv. 249593 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Sospensione dell'esecuzione dell'estradizione disposta dal giudice amministrativo - Cessazione della misura cautelare applicata all'estradando - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE
In tema di estradizione per l'estero, la misura cautelare disposta per garantire la consegna dell'estradando non perde efficacia in conseguenza della decisione del giudice amministrativo di sospendere l'efficacia del provvedimento del Ministro della giustizia con cui viene disposta l'esecuzione dell'estradizione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 308 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 709, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)