Sez. 6, Sentenza n. 44441 del 13/11/2008 Cc. (dep. 28/11/2008) Rv. 241665 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Sospensione dell'esecuzione della consegna fino a "soddisfatta giustizia italiana" - Conseguenze - Cessazione della misura coercitiva emessa a fini estradizionali.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE
In tema di estradizione per l'estero, ove il Ministro della Giustizia sospenda l'esecuzione dell'estradizione per esigenze di giustizia interna a norma dell'art. 709 cod. proc. pen., la misura coercitiva cui l'estradando è eventualmente sottoposto va revocata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 308 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 708 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 709, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)