Sez. 6, Sentenza n. 25866 del 04/06/2013 Cc. (dep. 12/06/2013) Rv. 255476 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Sospensione dell'esecuzione del D.M. di estradizione disposta dal giudice amministrativo - Termini di durata massima delle misure coercitive in corso - Disciplina ordinaria - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE
In tema di estradizione per l'estero, quando l'esecuzione della consegna viene sospesa per effetto dell'attivazione della procedura diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, non è applicabile alle misure coercitive in corso di esecuzione all'atto della sospensione la disciplina dei termini di durata massima previsti dagli artt. 303, comma quarto, e 308 cod. proc. pen., ma quella prevista dall'art. 708, comma sesto, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui l'esecuzione del D.M. di estradizione è stata sospesa dal giudice amministrativo in attesa della decisione sul riconoscimento della protezione internazionale, negato dalla Commissione territoriale con provvedimento impugnato dinanzi al Tribunale civile).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 308 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 708 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 709, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714 com. 4, Costituzione art. 13, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 7, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)