diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 11453 del 10/03/2015 Ud. (dep. 19/03/2015) Rv. 263162 - 01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Manifesta infondatezza - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263162-01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE

In tema di giudizio di revisione, l'inammissibilità della richiesta per manifesta infondatezza sussiste se le ragioni poste a suo fondamento risultino, dalla domanda in sé e per sé considerata, evidentemente inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, essendo invece riservata alla fase del merito ogni valutazione sull'effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato. (Fattispecie nella quale la S.C. ha censurato la decisione con cui la Corte d'appello aveva dichiarato manifestamente infondata l'istanza di revisione della sentenza di condanna dell'imputato per rapina, per contrasto del giudicato con la assoluzione, per insussistenza del reato di falsa testimonianza, delle persone che avevano fornito l'alibi all'imputato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 631 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Cod. Pen. art. 372 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)