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Sez. 3, Sentenza n. 15402 del 20/01/2016 Ud. (dep. 13/04/2016) Rv. 266810 - 01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - IN GENERE | Prospettazione di nuove prove - Giudizio - Fase rescindente e fase rescissoria - Distinzione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266810-01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - IN GENERE

In tema di revisione, sussiste distinzione logica-funzionale tra la fase rescindente - avente ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, con riferimento alla astratta capacità demolitoria del giudicato, rilevabile "ictu oculi", da parte del "novum" dedotto - e quella successiva, c.d. rescissoria, che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento, in attuazione dei principi costituzionali del giusto processo. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione della Corte di appello che, dopo aver disposto la citazione del condannato, aveva dichiarato, con ordinanza, l'inammissibilità della richiesta di revisione sulla base di una valutazione meramente cartolare delle nuove prove dedotte, senza procedere ad alcuna assunzione delle stesse).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 631 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 637 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)