Sez. 5, Sentenza n. 26579 del 21/02/2018 Ud. (dep. 11/06/2018) Rv. 273228 - 01
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Ambito di operatività - Individuazione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE
In tema di revisione, qualora il "novum" posto a fondamento della relativa istanza sia costituito dal contrasto tra giudicati, all'esame preliminare della Corte d'appello circa il presupposto della non manifesta infondatezza della richiesta è demandata la delibazione sommaria, seppur non superficiale, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza rilevabili in astratto delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito relativa alla distonia tra il "petitum" richiesto con l'istanza di revisione - il contrasto di giudicati - e le allegazioni prodotte a fondamento dell'istanza, sprovviste di decisività, rilevando la correttezza, dunque, della inammissibilità della richiesta di revisione pronunciata dalla Corte d'Appello).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 631 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)