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Sez. 1, Sentenza n. 5565 del 21/11/1994 Cc. (dep. 20/02/1995) Rv. 200406 - 01

Pena - Estinzione (cause di) - Indulto - Singoli provvedimenti | d.P.R. 22 dicembre 1994 n. 394 - Revoca per condanna relativa a fatto commesso nel quinquennio successivo alla sua entrata in vigore - Reato permanente iniziato in epoca antecedente e cessato nel corso del quinquennio - Si considera commesso nel quinquennio - Fattispecie in materia di associazione per delinquere di tipo mafioso.
Stato
decisa il 1994-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200406-01

Pena - Estinzione (cause di) - Indulto - Singoli provvedimenti

Ai fini della revoca dell'indulto, ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 22 dicembre 1990. n. 394, nel caso di condanna per delitto commesso entro i cinque anni dall'entrata in vigore del medesimo d.P.R., deve ritenersi - in base alla regola desumibile dall'art. 158 cod. pen. - che sussista la detta condizione nel caso quando trattisi di reato permanente (nella specie, associazione per delinquere di tipo mafioso), la cui permanenza, ancorché iniziata in epoca antecedente, sia cessata nell'ambito dell'arco temporale sopra menzionato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., DPR 22/12/1990 num. 394 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)