Sez. 1, Sentenza n. 42384 del 28/05/2016 Cc. (dep. 06/10/2016) Rv. 268274 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI | Revoca per delitto commesso nel quinquennio - Reato permanente - Valutazione del solo momento di cessazione della permanenza - Illegittimità - Permanenza sussistente in qualsiasi momento del quinquennio - Sufficienza - Fattispecie.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI
Ai fini della revoca dell'indulto, previsto dalla l. 31 luglio 2006, n. 241, per delitto non colposo commesso nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto di clemenza, in caso di reato permanente è sufficiente che, nel quinquennio in questione, sia caduto un qualsiasi segmento della permanenza nel reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza di revoca del beneficio a seguito dell'intervenuta condanna per il reato di associazione di tipo mafioso commesso dal giugno 2003 fino al settembre 2011 con permanenza).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Legge 31/07/2006 num. 241 art. 1 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)