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Sez. U, Sentenza n. 6499 del 09/06/1995 (Rv. 492759 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Art. 5 n. 3 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Domanda di danni per responsabilità extracontrattuale - Criterio di collegamento del "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto" - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492759-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Appartiene al giudice italiano, a norma dell'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - ratif. con legge n. 804 del 1971 -, la giurisdizione sulla domanda di danni per responsabilità extracontrattuale, (formulata, nella specie, per concorrenza sleale da diffusione di notizie idonee a screditare la società italiana appaltatrice), in quanto il criterio di collegamento del "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto" va inteso anche nel senso di luogo in cui si sia determinato l'evento di danno (vedi Corte giust. C.E.E. 30 novembre 1976, in "causa" n. 21/76) e, quindi, l'impoverimento patrimoniale del soggetto che si pretende leso (nell'ipotesi, l'Italia, sede della società reclamante il danno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)