Sez. 3, Sentenza n. 18187 del 28/08/2007 (Rv. 599147 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Adeguamento alle statuizioni di una sentenza esecutiva - Acquiescenza - Configurabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA
L'adeguamento alle statuizioni di una sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non si configura come comportamento idoneo ad escludere l'ammissibilità dell'impugnazione; ne consegue che deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione della parte già soccombente in grado d'appello e che abbia ottemperato alla sentenza di condanna al pagamento di somme, dovendosi presumere da tale comportamento unicamente la finalità di evitare l'esecuzione forzata ed altri più gravi pregiudizi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)