Sez. 1, Sentenza n. 13764 del 20/09/2002 (Rv. 557494 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Accettazione della sentenza - Estremi - Univocità - Esecuzione volontaria di sentenza esecutiva - Acquiescenza tacita - Configurabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA
L'acquiescenza alla pronuncia, preclusiva dell'impugnazione ex art. 329 cod. proc. civ., consiste nell'accettazione della sentenza, cioè nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non proporre impugnazione, e tale accettazione può ritenersi tacitamente manifestata soltanto in presenza di un atteggiamento univocamente incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione, che non ricorre in presenza della sola volontaria esecuzione - ancorché senza riserva alcuna - di una sentenza emessa in grado di appello o comunque esecutiva.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)