Sez. 3, Sentenza n. 13368 del 01/12/1999 (Rv. 531721 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO | Decorrenza dell'annata agraria - Individuazione - Criteri.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO
Quando la lettera della legge consente due interpretazioni, deve essere preferita quella che da un lato è conforme alla ratio della legge; dall'altro non si ponga in contrasto con altre disposizioni del medesimo testo normativo. Ne consegue che, in tema di contratti agrari, l'apparente contrasto tra l'art. 39 legge 3 maggio 1982 n. 203 (alla stregua del quale l'annata agraria ha inizio l'11 novembre di ogni anno) e l'art. 2 stessa legge (alla stregua del quale o termini in anno si computano dall'entrata in vigore della legge, e cioè dal 6 maggio), va risolto privilegiando la disposizione di cui all'art. 39. Diversamente, infatti, si dovrebbe pervenire alla inammissibile conclusione che il legislatore, proprio con la legge destinata ad unificare i termini di decorrenza delle annate agrarie, abbia voluto introdurre due distinti "dies a quibus".
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)