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Sez. 3, Sentenza n. 6401 del 28/11/1988 (Rv. 460725 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - FONDO COLTIVATO DA UNA PLURALITÀ DI AFFITTUARI, MEZZADRI O COLONI - ESERCIZIO CONGIUNTO DELLA PRELAZIONE E DEL RISCATTO - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 8, COMMA NONO DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460725-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - FONDO COLTIVATO DA UNA PLURALITÀ DI AFFITTUARI, MEZZADRI O COLONI - ESERCIZIO CONGIUNTO DELLA PRELAZIONE E DEL RISCATTO - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 8, COMMA NONO DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

La speciale disciplina prevista dal nono comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 per l'Esercizio congiunto della prelazione e riscatto di un fondo coltivato da una pluralità di affittuari, mezzadri o coloni, trova applicazione solo qualora tali soggetti, ancorché in forza di distinti rapporti agrari, coltivino porzioni di un unico appezzamento, appartenente al medesimo proprietario, che siano fra loro interdipendenti e strutturalmente collegate, per cui la prelazione ed il riscatto limitati alla singola porzione sarebbero tali da incidere sulle possibilità di coltivazione del complesso, unitariamente considerato. Pertanto, l'operatività dell'indicata disciplina deve essere esclusa, con il conseguente riconoscimento del separato Esercizio dei diritti di prelazione e di riscatto ad ogni coltivatore limitatamente alla singola porzione del fondo alienato, oggetto del suo rapporto agrario, quando il fondo risulti diviso in più porzioni distinte ed autonome sia sotto l'aspetto giuridico, perché concesse ai coltivatori con separati rapporti agrari, che sotto il profilo economico, in quanto indipendenti per caratteristiche ed esigenze colturali e produttive. (V 4199/86, mass n 446977; (V 105/82, mass n 417789; (V 126/74, mass n 367694; (Conf 1401/78, mass n 390773).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)