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Sez. 3, Sentenza n. 4199 del 24/06/1986 (Rv. 446977 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - FONDO COLTIVATO DA UNA PLURALITÀ DI AFFITTUARI, MEZZADRI O COLONI - ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE DA PARTE DI TUTTI CONGIUNTAMENTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446977-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - FONDO COLTIVATO DA UNA PLURALITÀ DI AFFITTUARI, MEZZADRI O COLONI - ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE DA PARTE DI TUTTI CONGIUNTAMENTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

In tema di prelazione e riscatto agrari, è inapplicabile la disciplina prevista dal nono comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 - per il quale, ove si tratti di un fondo coltivato da una pluralità di affittuari, mezzadri o coloni, la prelazione deve essere esercitata da tutti congiuntamente - qualora il fondo stesso, pur detenuto da una pluralità di coltivatori, sia diviso in più porzioni distinte ed autonome, sia sotto l'aspetto giuridico, perché concesse separatamente a più coltivatori in forza di altrettanti rapporti agrari, sia sotto l'aspetto economico, in quanto indipendenti per caratteristiche ed esigenze colturali e produttive. (Conf 551/84, mass n 432783; (Conf 3106/83, mass n 428019; (Conf 105/82, mass n 417789).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)