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Sez. 3, Sentenza n. 105 del 11/01/1982 (Rv. 417789 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - FONDO COLTIVATO DA PIÙ AFFITTUARI - ESERCIZIO CONGIUNTO DELLA PRELAZIONE - NECESSITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417789-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - FONDO COLTIVATO DA PIÙ AFFITTUARI - ESERCIZIO CONGIUNTO DELLA PRELAZIONE - NECESSITÀ - LIMITI.*

In tema di prelazione e riscatto agrari, è inapplicabile la disciplina prevista dal nono comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 - per il quale, ove si tratti di un fondo coltivato da una pluralità di affittuari, mezzadri o coloni, la prelazione deve essere esercitata da tutti congiuntamente - qualora il fondo stesso, pur detenuto da una pluralità di coltivatori, sia diviso in più porzioni distinte ed autonome, sia sotto l'aspetto giuridico, perché concesse separatamente a più coltivatori in forza di altrettanti rapporti agrari, sia sotto l'aspetto economico, in quanto indipendenti per caratteristiche ed esigenze colturali e produttive. (Conf 1401/78, mass n 390773; (Conf 2930/75, mass n 376995).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)