Sez. 1, Sentenza n. 5260 del 04/04/2003 (Rv. 561866 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE | Impresa costituita in forma di società in accomandita semplice - Presupposti per il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana - Individuazione - Art. 3, comma secondo, legge n. 443 del 1985 - Affermazione - Requisito del carattere prevalente del lavoro svolto dai soci accomandatari - Significato - Delimitazione.
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE
I presupposti, per riconoscere all'impresa esercitata da una società in accomandita semplice la qualifica di "artigiana", sono stabiliti nel solo terzo comma dell'art. 3 della legge n. 443 del 1985, applicabile "ratione temporis" nel testo modificato dalla legge 20 maggio 1997, n. 133. Infatti, tale disposizione, pur facendo riferimento ad altre norme contenute nella stessa legge, non opera alcun rinvio al contenuto precettivo del secondo comma. Pertanto, il requisito relativo al "carattere prevalente del lavoro" svolto dai soci accomandatari (tenuti a impiegare il proprio lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo) rispetto agli apporti dei soci accomandanti, non va inteso nel senso che il numero dei soci lavoratori debba essere, sempre e in ogni caso, prevalente rispetto a quello dei soci che non partecipano al processo produttivo.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 3, Legge 20/05/1997 num. 133, Cod. Civ. art. 2249 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)