Sez. 1, Sentenza n. 1682 del 27/10/1982 Ud. (dep. 25/02/1983) Rv. 157586 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITÀ - LIMITE DI PENA FISSATO DALLA LEGGE - INFLIZIONE DI PENA DETENTIVA E PECUNIARIA - CRITERI DI RAGGUAGLIO.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITÀ - LIMITE DI PENA FISSATO DALLA LEGGE - INFLIZIONE DI PENA DETENTIVA E PECUNIARIA - CRITERI DI RAGGUAGLIO.*
Nell'ipotesi in cui sia stata irrogata una pena detentiva non superiore ai limiti previsti dalla legge per l'ammissione alla sospensione condizionale della pena, il beneficio può essere concesso soltanto se a detta pena detentiva sia stata aggiunta una pena pecuniaria che, ragguagliata secondo i criteri indicati all'art. 135 del codice penale, determinerebbe una pena detentiva non superiore, nel complesso, ai predetti limiti indicati dalla legge. (V mass n 156098; (V mass n 154316). (sotto il vigore della normativa precedente alla legge n. 689 del 1981) (V mass n 153241; (V mass n 151308; (V mass n 150434; (V mass n 148842; (V mass n 148841; (V mass n 148417; (V mass n 148370; (V mass n 147149; (V mass n 145878; (V mass n 145712; (V mass n 145367, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Cod. Pen. art. 136 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 101 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)