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Sez. U, Sentenza n. 10502 del 20/05/2016 (Rv. 639678 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Illecito disciplinare per omessa astensione - Elemento psicologico - Requisiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639678-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, ai fini della consumazione dell'illecito previsto dall'art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 109 del 2006, non occorre che il magistrato avesse uno specifico intento trasgressivo, ma è sufficiente che egli conoscesse le circostanze di fatto che lo obbligavano ad astenersi. (Nella specie, applicando il principio, la S.C. ha cassato con rinvio l'assoluzione disciplinare del magistrato del P.M. il quale aveva omesso di astenersi in procedimenti ove era difensore il titolare di una società che aveva stipulato una locazione con altra società partecipata dal magistrato in quota del 95 per cento).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)