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Sez. 3, Sentenza n. 5388 del 12/06/1996 (Rv. 498044 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - CONCILIAZIONE | Tentativo obbligatorio - Presupposto - Preventiva comunicazione della domanda alla controparte ed all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Successiva modificazione della "causa petendi" - Improponibilità della domanda.
Stato
decisa il 1996-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498044-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - CONCILIAZIONE

Nelle controversie relative a contratti agrari, il tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto a pena di improponibilità della domanda dall'art. 46 della legge n. 203 del 1982, postula l'onere della parte della preventiva comunicazione della domanda alla controparte ed all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, la quale, oltre all'indicazione della pretesa ("petitum"), deve contenere la specificazione sia pure schematica o sintetica e "per relationem" delle ragioni di essa ("causa petendi"), con la conseguenza che è improponibile la domanda giudiziale che, pur mantenendo un identico "petitum", abbia modificato la "causa petendi" rispetto a quella originariamente comunicata (nella specie, il proprietario del fondo aveva sollecitato il tentativo di conciliazione in relazione alla domanda di accertamento che la controparte non aveva titolo a conseguire la trasformazione in affitto del rapporto di mezzadria; successivamente, lo stesso aveva proposto in giudizio la domanda tendente alla declaratoria di cessazione del rapporto di mezzadria alla scadenza indicata dall'art. 34 della citata legge).

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 25 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)