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Sez. 3, Sentenza n. 7175 del 02/08/1997 (Rv. 506385 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - CONCILIAZIONE | Tentativo obbligatorio - Contenuto della successiva domanda giudiziale - Modificazione della "causa petendi" - Rispetto al tentativo di conciliazione - Inammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1997-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506385-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - CONCILIAZIONE

Il principio di improponibilità di una domanda giudiziale relativa ad una controversia agraria nella quale risulti modificata la "causa petendi", rispetto a quella indicata in sede di tentativo di conciliazione obbligatorio (ex legge n. 203 del 1982), si applica limitatamente alle ipotesi in cui la parte del tentativo medesimo assuma, poi, in giudizio, la qualità formale e sostanziale di attore.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 25 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)