Sez. 2, Sentenza n. 2712 del 10/11/1967 (Rv. 330197 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - REVOCA E ANNULLAMENTO - ART 80 DEL RD N 1422 DEL 1924 - ATTUALE VIGENZA - DECORSO DEL TERMINE DI UN ANNO DELL'AVVISO ALL'INTERESSATO DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - EFFETTI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - REVOCA E ANNULLAMENTO - ART 80 DEL RD N 1422 DEL 1924 - ATTUALE VIGENZA - DECORSO DEL TERMINE DI UN ANNO DELL'AVVISO ALL'INTERESSATO DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - EFFETTI.*
Il terzo comma dell'art. 80 del regolamento approvato con R.d. 28 agosto 1924, n.1422, mentre non pone alcuna deroga ai principi generali sul potere di annullamento in materia di assegnazione di pensioni d'invalidita e vecchiaia - esercitabile in tutte le ipotesi di illegittimita che inficiano l'atto all'origine - attribuisce al decorso del termine di un anno dall'avviso all'interessato una duplice e del tutto distinta funzione. E cioe, per l'universo, la funzione di determinare il perfezionamento dell'atto di assegnazione, cui il decorso dell'anno conferisce una -definitivita- che si concreta nella stabilita necessaria ad investire l'interessato di una posizione assicurativa giuridicamente tutelabile come diritto, ma che in nessun modo incide sulla validita (e cioe legittimita) della Costituzione di siffatta posizione assicurativa e, per altro verso, la funzione di temperare i normali effetti di un annullamento parziale, quale deve definirsi la -rettificazione- menzionata dalla norma, annullamento che, se operato oltre l'anno, ed in vista di errori non determinati da dolo dell'interessato, non da luogo a ripetizione dei pagamenti gia effettuati. Per quest'ultimo aspetto, la norma regolamentare deve certamente ritenersi tuttora in vigore, non essendo incompatibile con la nuova sistemazione data alla materia dal R.d.l. 4 ottobre 1935, n.1427. (Cfr. 327941, 320658).*
Riferimenti normativi: Legge 18/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)