Sez. 2, Sentenza n. 263 del 30/01/1969 (Rv. 338235 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE - POTERE DI RETTIFICA - NATURA - PRESUPPOSTI - LIMITI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE - POTERE DI RETTIFICA - NATURA - PRESUPPOSTI - LIMITI.*
L'art 80 del regolamento 28 agosto 1924, n 1422, ribadisce, nella materia delle assicurazioni sociali, i principi generali relativi all'annullamento degli Atti amministrativi per motivi di legittimita, col solo temperamento che, se l'annullamento (impropriamente detto 'rettificà ) avvenga dopo il decorso di un anno dall'avviso all'interessato dell'atto di assegnazione ed in relazione ad errori non dovuti a dolo dell'interessato stesso, restano salvi i pagamenti gia effettuati. Pertanto, in tema di pensioni, il potere di annullamento e esercitabile, da parte dell' istituto di previdenza in tutte le ipotesi di illegittimita e, quindi, anche in relazione ai vizi che inficino l'atto di assegnazione sin dall'origine e cosi pure il temperamento previsto dalla norma suindicata - per il quale le 'rettifiché, dopo il decorso dell'anno, di errori non dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti gia effettuati - trova applicazione in tutte le dette ipotesi e non nei soli casi di erronea valutazione di fatti gia noti ovvero di erronea interpretazione o applicazione di norme. (V 2712-67, massime nn 330197 e 330198 2628-67, massime nn 330015 e 330016 2509-67, massima n 329832 1349-67, massima n 327941).*
Riferimenti normativi: Legge 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)