diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 263 del 30/01/1969 (Rv. 338235 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE - POTERE DI RETTIFICA - NATURA - PRESUPPOSTI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338235-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE - POTERE DI RETTIFICA - NATURA - PRESUPPOSTI - LIMITI.*

L'art 80 del regolamento 28 agosto 1924, n 1422, ribadisce, nella materia delle assicurazioni sociali, i principi generali relativi all'annullamento degli Atti amministrativi per motivi di legittimita, col solo temperamento che, se l'annullamento (impropriamente detto 'rettificà) avvenga dopo il decorso di un anno dall'avviso all'interessato dell'atto di assegnazione ed in relazione ad errori non dovuti a dolo dell'interessato stesso, restano salvi i pagamenti gia effettuati. Pertanto, in tema di pensioni, il potere di annullamento e esercitabile, da parte dell' istituto di previdenza in tutte le ipotesi di illegittimita e, quindi, anche in relazione ai vizi che inficino l'atto di assegnazione sin dall'origine e cosi pure il temperamento previsto dalla norma suindicata - per il quale le 'rettifiché, dopo il decorso dell'anno, di errori non dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti gia effettuati - trova applicazione in tutte le dette ipotesi e non nei soli casi di erronea valutazione di fatti gia noti ovvero di erronea interpretazione o applicazione di norme. (V 2712-67, massime nn 330197 e 330198 2628-67, massime nn 330015 e 330016 2509-67, massima n 329832 1349-67, massima n 327941).*

Riferimenti normativi: Legge 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)