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Sez. L, Sentenza n. 4900 del 16/09/1982 (Rv. 422908 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - ANNULLAMENTO DELL'ATTO DI ASSEGNAZIONE DELLA PENSIONE - CONDIZIONI - CONCESSIONE PER UNA MALATTIA INESISTENTE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422908-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - ANNULLAMENTO DELL'ATTO DI ASSEGNAZIONE DELLA PENSIONE - CONDIZIONI - CONCESSIONE PER UNA MALATTIA INESISTENTE - INCLUSIONE.*

Il potere dell'i.N.P.S. di annullare i propri Atti per vizi di legittimità può riferirsi anche ad Atti di assegnazione della pensione divenuti definitivi per il decorso di un anno dall'avviso della concessione e non è limitato alla ipotesi di errori di liquidazione non provocati da dolo dell'assicurato, ma si estende ad ogni ipotesi di disconoscimento del diritto per insussistenza dei presupposti giuridici e di fatto richiesti per la concessione, compresa, quindi l'ipotesi in cui, per un errore di diagnosi, la pensione d'Invalidità sia stata concessa per una malattia inesistente. (V 1968/81, mass n 412658; (V 157/72, mass n 355907; (V 263/69, mass n 338235; (V 2712/67, mass n 330197; (V 2509/67, mass n 329832; (Conf 2945/77, mass n 386492).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)