Sez. L, Sentenza n. 2541 del 17/04/1985 (Rv. 440357 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - DA PARTE DEL LAVORATORE IN SOSTITUZIONE DEL DATORE DI LAVORO - CREDITO CONCERNENTE IL RIMBORSO - RIVALUTAZIONE MONETARIA - AMMISSIBILITÀ - ART. 429 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - OPERATIVITÀ - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - DA PARTE DEL LAVORATORE IN SOSTITUZIONE DEL DATORE DI LAVORO - CREDITO CONCERNENTE IL RIMBORSO - RIVALUTAZIONE MONETARIA - AMMISSIBILITÀ - ART. 429 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - OPERATIVITÀ - CONSEGUENZE.*
La rivalutazione monetaria del credito del lavoratore subordinato concernente il rimborso di contributi previdenziali da lui versati in sostituzione del datore di lavoro può essere operata non ai sensi del terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., stante la natura previdenziale del credito stesso, ma ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., con conseguente Rilevanza, ai fini della prova del maggior danno richiesta da tale norma, della condizione personale del creditore e della natura del credito inadempiuto. (V 2332/84, mass n 434368; (V 7000/82, mass n 424666).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)