Sez. L, Sentenza n. 7000 del 17/12/1982 (Rv. 424666 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PREVIDENZIALI - DISCIPLINA EX ART. 429, COMMA TERZO, COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 1224 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE IN TEMA DI DOMANDA E DI ONERE PROBATORIO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PREVIDENZIALI - DISCIPLINA EX ART. 429, COMMA TERZO, COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 1224 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE IN TEMA DI DOMANDA E DI ONERE PROBATORIO.*
Relativamente alle prestazioni di natura previdenziale (nella specie, l'indennità corrisposta ai propri iscritti dal fondo di previdenza per il personale delle dogane), cui non è applicabile il disposto dell'art. 429 terzo comma cod. proc. civ., in tema di svalutazione monetaria, è operante la previsione dell'art. 1224 cod. civ., la quale, tuttavia, a differenza di quanto stabilito dall'altra norma, comporta la necessità della richiesta e della dimostrazione del maggior danno connesso alla svalutazione stessa, senza possibilità per il giudice di tener conto di questa come fatto notorio e salva soltanto quella dell'interessato di fornire tale prova con ogni mezzo e del giudice stesso di utilizzare anche presunzioni fondate su condizioni e qualità personali del creditore e sulle modalità di impiego del denaro, coerenti con tali elementi. (V 5555/81, mass n 416277; (V 4127/78, mass n 393752).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., DPR 04/12/1956 num. 1572 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)