Sez. 1, Sentenza n. 794 del 30/03/1963 (Rv. 261085 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO - CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA IMMOBILIARE - SUCCESSIVO TRASFERIMENTO DELL'IMMOBILE A UN TERZO - SENTENZA COSTITUTIVA NEI CONFRONTI DEL TERZO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO - CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA IMMOBILIARE - SUCCESSIVO TRASFERIMENTO DELL'IMMOBILE A UN TERZO - SENTENZA COSTITUTIVA NEI CONFRONTI DEL TERZO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Se il promittente di un contratto preliminare (nella specie, trattavasi di un patto di prelazione che e un contratto preliminare unilaterale di compravendita), venendo meno al patto, trasferisca ad un terzo il bene immobile o mobile registrato, oggetto di esso, il promissario puo chiedere ed ottenere contro il terzo la sentenza costitutiva, di cui all'art 2932 cod civ, se abbia trascritto per primo la domanda diretta a tale fine, ai sensi degli artt 2652 n 2 e 2690 n 1 cod civ, poiche la controversia non si svolge soltanto tra il promittente ed il promissario del patto di prelazione, ma tra essi ed il terzo, al quale il promittente ha ceduto il bene, in violazione del patto di prelazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 2690
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)