Sez. 2, Sentenza n. 3009 del 13/05/1982 (Rv. 420933 - 01)
VENDITA - PATTO DI PRELAZIONE - TRASCRIZIONE - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE - VENDITA - FATTO DI PRELAZIONE- TRASCRIZIONE EFFETTI - OPPONIBILITÀ DEL PATTO AL TERZO ACQUIRENTE - ESCLUSIONE - POTERI DEL PROMISSARIO IN CASO DI INADEMPIMENTO DEL PROMITTENTE.*
VENDITA - PATTO DI PRELAZIONE - TRASCRIZIONE - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE - VENDITA - FATTO DI PRELAZIONE- TRASCRIZIONE EFFETTI - OPPONIBILITÀ DEL PATTO AL TERZO ACQUIRENTE - ESCLUSIONE - POTERI DEL PROMISSARIO IN CASO DI INADEMPIMENTO DEL PROMITTENTE.*
L'eventuale trascrizione del patto di prelazione - costituente un contratto preliminare unilaterale di compravendita, con il duplice Obbligo, a carico del promittente, della denuntiatio al promissario del proposito di addivenire alla vendita e di astenersi dalla relativa stipula con soggetti diversi dal promissario stesso senza averlo informato o, avendolo informato, senza attenderne la risposta nel termine all'uopo stabilito - nulla aggiunge alla sua ordinaria efficacia obbligatoria e non può, quindi, rendere opponibile al terzo acquirente il diritto (ad essere preferito) del promissario, che, in ipotesi di inadempienza del promittente, può solo agire contro di lui per il risarcimento del danno. (V 616/77, mass n 384173; (V 1760/69, mass n 340698; (V 698/66, mass n 321400; (V 794/63, mass n 261085).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2645
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)