Sez. 1, Sentenza n. 5927 del 13/12/1978 (Rv. 395749 - 01)
SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE- PROCEDIMENTO FORMALE DI LIQUIDAZIONE - FACOLTATIVITA - ALTERNATIVE - DOMANDA AL GIUDICE DA PARTE D'UNO DEI SOCI PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI SOCIETARI - ADESIONE DELL'ALTRO SOCIO - SUCCESSIVA RICHIESTA DA PARTE DI COSTUI DI APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA LIQUIDAZIONE - PRECLUSIONE.*
SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE- PROCEDIMENTO FORMALE DI LIQUIDAZIONE - FACOLTATIVITA - ALTERNATIVE - DOMANDA AL GIUDICE DA PARTE D'UNO DEI SOCI PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI SOCIETARI - ADESIONE DELL'ALTRO SOCIO - SUCCESSIVA RICHIESTA DA PARTE DI COSTUI DI APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA LIQUIDAZIONE - PRECLUSIONE.*
Nelle societa di persone, il procedimento formale di liquidazione non e imposto dalla legge in modo assoluto, nemmeno nel caso di crediti verso terzi o di esistenza di beni sociali, ma ha carattere facoltativo (art 2275 cod civ), nel senso che le parti hanno la possibilita di evitarlo, pervenendo all'Estinzione dell'ente sociale attraverso una divisione consensuale, ovvero chiedendo concordemente al giudice, nelle forme di un procedimento ordinario di cognizione, di definire i loro rapporti. Pertanto, ove tale domanda in via ordinaria sia stata proposta da uno dei soci di societa di fatto, e l'altro socio convenuto, chiedendo anch'egli al giudice di regolare i rispettivi rapporti, abbia implicitamente prestato consenso all'omissione della formale liquidazione, al convenuto medesimo resta preclusa la possibilita di invocare successivamente l'applicazione delle norme che disciplinano detto procedimento formale, ivi comprese quelle che demandano al liquidatore l'Esercizio di certi poteri (come il potere di agire nei confronti dei terzi). (V 333/78, mass n 389623; (V 511/70, mass n 345545).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2272, Cod. Civ. art. 2275
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)