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Sez. 1, Sentenza n. 511 del 04/03/1970 (Rv. 345545 - 01)

SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - FACOLTATIVITA.*
Stato
decisa il 1970-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345545-01

SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - FACOLTATIVITA.*

Nelle societa di persone il procedimento formale di liquidazione non e imposto dalla legge in modo assoluto ma costituisce una fase facoltativa nella vita della societa, istituita nell'interesse dei soci, i quali, quindi, possono anche evitarla pervenendo all'Estinzione dell'ente sociale attraverso una divisione consensuale oppure chiedendo al giudice, nelle forme di un giudizio ordinario di cognizione, di definire i rispettivi rapporti di dare e di avere. (V 22-67, massima n 325629).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2275

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)