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Sez. 3, Sentenza n. 333 del 25/01/1978 (Rv. 389623 - 01)

SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO FORMALE DI LIQUIDAZIONE - FASE FACOLTATIVA - ALTRE FASI CONCLUSIVE DELLA ESISTENZA DELLA SOCIETA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389623-01

SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO FORMALE DI LIQUIDAZIONE - FASE FACOLTATIVA - ALTRE FASI CONCLUSIVE DELLA ESISTENZA DELLA SOCIETA - AMMISSIBILITA.*

Nelle societa di persone il procedimento formale di liquidazione non e imposto dalla legge in modo assoluto, ma costituisce una fase facoltativa a conclusione della vita della societa, istituita nell'interesse dei soci, i quali, quindi, possono anche evitarla, pervenendo all'Estinzione dell'ente sociale attraverso una divisione consensuale, oppure chiedendo al giudice, nelle forme di un giudizio ordinario di cognizione, di definire i rispettivi rapporti di dare e di avere. (Conf 3320/72, mass n 361144; (Conf 511/70, mass n 345545).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2275

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)